Art. 6.
(Relazioni annuali).

      1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A alla presente legge curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente e al presidente del Comitato.